Art. 1.

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito il seguente:

      «5-bis. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano, altresì, corsi di formazione con valore abilitante per le discipline artistiche e musicali di tutti gli organi della scuola, nonché corsi di aggiornamento e di formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e secondaria. Le istituzioni di cui all'articolo 1 attivano anche corsi di formazione permanente per gli adulti».